RecoveryBios risponde ad AESVI

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a cura di AleZampa

RecoveryBios, azienda nel settore del modding, tramite il suo amministratore Francesco Campa
, risponde ad AESVI in merito alla delicata questione sulla liceità della modifica delle console.Vi riportiamo di seguito la risposta della società:Leggiamo con stupore, per non dire sgomento, un comunicato stampa della Associazione Editori Software Videoludico Italiana (AESVI), dal roboante titolo “La Cassazione conferma che modificare le console è reato”.Pur non essendo nostro costume prendere posizione attraverso i mass media notizie su procedimenti in corso e pendenti in fase di indagini preliminari, la singolare iniziativa della AESVI, in uno con le doti divinatorie sottese al comunicato stampa – che da una parte ammette che non è ancora depositata la motivazione, salvo affermare sin d’ora, non si sa su quali basi, che la Suprema Corte avrebbe “confermato” l’illiceità delle modifiche sulle console – ci costringe ad alcune precisazioni, con l’unico scopo di tentare di ristabilire la verità.La decisione annullata dalla Corte di Cassazione, anzitutto, è un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, che aveva a sua volta annullato un decreto di sequestro emesso dalla Procura fiorentina, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Sandro Guerra nell’interesse della società Recoverybios.com s.r.l.Nel provvedimento dei Giudici del riesame – emesso il 12 gennaio 2010 – si ribadiva, con estrema chiarezza, l’irrilevanza penale delle modifiche alle console essendo queste ultime finalizzate non già a favorire la violazione dei diritti d’autore, bensì a consentire al consumatore di fruire di software sviluppato da soggetti terzi e, comunque, ad arricchire il novero delle funzionalità dei dispositivi meglio noti come console.Conformemente alle statuizioni già adottate in Australia, Francia, Spagna e Regno Unito, il Tribunale fiorentino ha escluso che possa parlarsi di misure tecnologiche di protezione tutelate dalla legge sul diritto d’autore ogniqualvolta queste siano implementate non sulle opere protette, ma sull’hardware, cioè sulla console.L’ordinanza in questione, peraltro, era del tutto in linea con l’orientamento precedentemente espresso dal Tribunale di Firenze in altra ordinanza del 19 febbraio 2008, nella quale è dato leggere «[…] non si può secondo il nostro Ordinamento e secondo anche principi basilari di Diritto comunitario impedire al proprietario che acquista un computer o qualsiasi altra “macchina” di farne uso lecito ed anche creativo vincolandolo monopolisticamente a certe modalità e programmi imposte dalla casa produttric[e], al fine di sottrarsi ai meccanismi della libera concorrenza. In altri termini è pienamente convincente e si direbbe democraticamente costituzionale la lettura che, in questo filone viene svolta delle norme in questione, come tutela del diritto d’autore e dei supporti tecnologici che proteggono tale diritto in via mediata e non certo di accorgimenti che servono solo per incentivare posizioni monopolistiche ed acquisire rendite di posizione di mercato».Ed era in linea, oltretutto, con quanto già stabilito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in altro provvedimento del 28 dicembre 2009, adottato per rigettare una richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura fiorentina su istanza di un noto produttore di console: «il sistema di riconoscimento tra console e supporto del videogioco», si legge nell’ordinanza, «svolge solo la funzione di impedire l’interoperabilità con apparecchi e supporti non graditi al produttore della console. Il dispositivo tecnologico infatti consiste di un codice che è sì applicato al videogioco, ma per essere riconosciuto dalla console; e mira ad impedire non già direttamente la duplicazione abusiva del videogioco ma il riconoscimento da parte della console del videogioco duplicato e, quindi, la possibilità di lettura del medesimo».L’ordinanza del 12 gennaio 2010, in effetti, è stata annullata dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, ma con rinvio al Tribunale di Firenze e non senza rinvio; segno, questo, che il “titolo” del comunicato stampa AESVI è del tutto erroneo, non solo perché in sede di riesame non si valuta la sussistenza di un reato (ma solo la sua astratta configurabilità, peraltro già esclusa dal Tribunale di Firenze), ma anche, e soprattutto, perché solo dalla lettura della motivazione della sentenza si riuscirà a comprendere sotto quale profilo il giudice di legittimità abbia ritenuto la vicenda meritevole di un nuovo esame.E davvero non abbiamo motivo di ritenere che il Tribunale di Firenze si discosterà, nel giudizio di rinvio, dal proprio precedente e consolidato orientamento.Ci auguriamo, per l’avvenire, che un’Associazione così importante presti maggiore attenzione e si astenga da iniziative che, oltre ad essere poco rispettose per il lavoro di Giudici che non hanno ancora motivato la loro decisione, non fanno altro che contribuire a creare confusione in un settore dove, come ognun vede, ce n’è già troppa.Rileviamo, infine, sia pure incidentalmente, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento volto a verificare la liceità dell’implementazione di “misure tecnologiche” consistenti nella “blindatura” dell’hardware commercializzato e del suo “gemellaggio” con il software licenziato dai produttori, a discapito dei diritti degli sviluppatori terzi e indipendenti e, quindi, alla fin fine, del consumatore.
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